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Sicurezza

Modello OT23 2027: come impostare la domanda di riduzione del premio INAIL

Interventi da realizzare nel 2026, un intervento di tipo A o due di tipo B, domanda entro il 1° marzo 2027: requisiti, documentazione probante ed errori da evitare.

· aggiornato il 6 ottobre 2026 · 5 minuti di lettura

La riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione premia le aziende che realizzano interventi di salute e sicurezza ulteriori rispetto agli obblighi di legge. Con il modello OT23 2027 si dichiarano gli interventi svolti nel 2026; la domanda si presenta online entro il 1° marzo 2027 e, se accolta, riduce il tasso dal 5% al 28% in base ai lavoratori-anno della PAT, oppure dell'8% nei primi due anni di attività.

Non più punteggi: un intervento di tipo A o due di tipo B

Il modello 2027 elenca 65 interventi in sei sezioni, classificati di tipo A (35) o di tipo B (30) secondo la valenza prevenzionale. Basta un intervento di tipo A oppure due di tipo B, purché ciascuno sia dimostrato con la documentazione probante indicata dal modello. Gli interventi della sezione E, sulle misure organizzative, vanno realizzati su tutte le PAT.

Ammissibilità prima di tutto

INAIL verifica la regolarità contributiva e assicurativa tramite DURC, compresi i premi dell'autoliquidazione dell'anno in corso, e il rispetto delle norme di salute e sicurezza presso gli organi di vigilanza. Con l'istruzione operativa del 18 settembre 2026 l'Istituto ha chiarito che le violazioni regolarizzate entro i termini indicati dagli organi di vigilanza non fanno perdere il beneficio (art. 1, comma 1175-bis, L. 296/2006).

Scegliere interventi dimostrabili

L'errore più frequente è dichiarare interventi che non si riescono a provare: fatture senza marca e modello, attestati senza data, verbali firmati dopo la domanda, certificati che scadono prima del 31 dicembre. Meglio un intervento di tipo A solido che più interventi deboli. Per gli interventi pluriennali le spese possono risalire ai due anni precedenti, ma la domanda va ripresentata ogni anno.

Il legame con ISO 45001 e modelli organizzativi

Circa l'80% delle domande si basa sulle misure organizzative della sezione E: ISO 45001 certificata (E-1), sistema di gestione secondo le linee INAIL (E-3), modello organizzativo ex art. 30 D.Lgs. 81/2008 (E-4) o sistema di rilevazione dei near miss (E-10). Chi ha già un sistema di gestione dispone di gran parte delle evidenze; per chi parte ora, il 31 dicembre 2026 è il termine per realizzare gli interventi.

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